10 Gen Art. 683 — Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore [ 682 c.c. ] conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace [ 592 ss. c.c. ] o indegno [ 463 ss. c.c. ], ovvero ha rinunziato all’eredità [ 519 c.c. ] o al legato [ 649 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 27161/2017
La persistenza, ex art. 683 c.c, dell’effetto di revoca delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili, in presenza di un successivo testamento dichiarato inefficace, non opera allorché quest’ultimo sia annullato per incapacità naturale del testatore, difettando in tal caso una valida espressione della volontà testamentaria, che possa consentire il riscontro dell’incompatibilità tra vecchie volontà del “de cuius” e nuove disposizioni, frutto di un procedimento cognitivo e volitivo inficiato a monte dalla patologia psichica.
Cass. civ. n. 12098/2005
Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 c.c.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell’apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest’ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca.
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