Art. 673 – Codice civile – Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore [651 c.c.].
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1256 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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