10 Gen Art. 672 — Spese per la prestazione del legato
Posted at 20:25h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati > Sezione III – Dei legati
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato [ 662, 1196 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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