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Art. 636 — Divieto di nozze

Art. 636 — Divieto di nozze

È illecita la condizione [ 1353 c.c. ] che impedisce le prime nozze o le ulteriori [ 634 c.c. ].

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 150/1985

Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 c.c. non incorre nell’illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all’erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.

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Cass. civ. n. 1834/1973

La disposizione dell’art. 636, secondo comma c.c. riguardante la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori, è applicabile indipendentemente dal fatto che il legatario sia un uomo o una donna. Il primo comma dell’art. 636 c.c. detta una disciplina di carattere generale, secondo cui la condizione che impedisce le prime o le ulteriori nozze, riferita ad una disposizione testamentaria, tanto a titolo universale che a titolo particolare, è da considerarsi illecita e quindi non apposta (tranne che non si tratti del motivo unico e determinante risultante dal testamento: art. 626 c.c.). In contrapposizione ad esso, ed in via di eccezione rispetto alla disciplina da esso dettata, il secondo comma contempla le sole disposizioni a titolo particolare aventi per oggetto l’attribuzione di diritti limitati nel tempo ed intrasmissibili a terzi, e detta una disciplina oggettiva del condizionamento della disposizione medesima al tempo del celibato o della vedovanza, considerandolo lecito indipendentemente da ogni indagine sulla volontà del singolo testatore, ed anche nel caso in cui la disposizione risulti determinata dalla volontà di quest’ultimo di restringere la libertà matrimoniale del legatario. Ai sensi dell’art. 636, secondo comma c.c., l’evento delle nozze del legatario realizza non la scadenza di un termine, ma il verificarsi di una condizione risolutiva, che fa venir meno il diritto legato ex nunc, e cioè per l’avvenire, lasciando definitivamente acquisiti in capo al legatario gli effetti antecedenti.

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