Art. 635 – Codice civile – Condizione di reciprocità
È nulla la disposizione a titolo universale o particolare [588 c.c.] fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario [458, 589 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.