10 Gen Art. 635 — Condizione di reciprocità
Posted at 20:29h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati > Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
È nulla la disposizione a titolo universale o particolare [ 588 c.c. ] fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario [ 458, 589 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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