10 Gen Art. 616 — Testamento a bordo di aeromobile
Posted at 20:46h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo IV – Della forma dei testamenti > Sezione II – Dei testamenti speciali
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno, o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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