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Art. 611 — Testamento a bordo di nave

Art. 611 — Testamento a bordo di nave

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto [ 612 c.c. ] a bordo della nave dal comandante di essa [ 171 n. 5, 174, 203 c.n. 612, 615, 619 c.c. ].

Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio [ 203, 296, 321, 322 c.n. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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