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Art. 610 — Termine di efficacia

Art. 610 — Termine di efficacia

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie [ 601c.c. ].

Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto [ 608, 613, 614 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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