10 Gen Art. 547 — Soddisfacimento delle ragioni del coniuge
Posted at 20:40h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo X – Dei legittimari > Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari
[ E in facolta degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l’assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l’assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall’autorita giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.
Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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