Art. 547 – Codice civile – Soddisfacimento delle ragioni del coniuge

[E in facolta degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.

Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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