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Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione [ 769 c.c. ], la vendita [ 1470, 1542 c.c. ] o la cessione [ 1260 c.c. ], che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità [ 476 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 454/1973

La cessione dei diritti ereditari (documentata, nella specie, da atto ricevuto da notaio negli Stati Uniti d’America) importa— per il cedente — accettazione dell’eredità, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall’art. 477 c.c. vigente, sia che si abbia riguardo all’art. 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all’accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l’indagine richiesta dall’art. 476 c.c. Ciascuno dei contratti menzionati nell’art. 477, se in rapporto alla efficacia traslativa dei diritti di successione viene in rilievo in quanto atto negoziale, considerato invece per il valore sintomatico (qual è presunto iuris et de iure) che esso presenta, in relazione all’acquisto dell’eredità, si colloca sul terreno dei fatti; con la conseguenza che la prova dell’accettazione presunta, al pari di quella dell’accettazione tacita, non soggiace ai limiti che concernono la prova del contratto, anche sotto il profilo della sua collocazione nel tempo, per cui, ai fini della certezza, nei confronti dei terzi, della data dell’atto da cui deriva l’accettazione presunta, non è necessaria la trascrizione o registrazione dell’atto stesso.

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