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Art. 1542 — Garanzia

Art. 1542 — Garanzia

Chi vende [ 1470 ] un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5145/2012

Nell’oggetto del contratto di vendita di eredità, di cui agli artt. 1542 e segg. c.c., non rientra anche l’azione di petizione ereditaria, essendo quest’ultima diretta all’accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell’eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l’azione di “petitio hereditatis” in capo al compratore dell’eredità, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell’esercizio della petizione d’eredità.

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