10 Gen Art. 2635 ter — Pene accessorie
Posted at 20:34h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzi > Capo IV – Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635 bis, secondo comma.
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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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