Art. 2621 ter – Codice civile – Non punibilità per particolare tenuità
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt 2621 e 2621 bis.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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