Art. 2496 – Codice civile – Deposito dei libri sociali

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società [2421] devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2220, 2312, 2964]; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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