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Art. 2496 — Deposito dei libri sociali

Art. 2496 — Deposito dei libri sociali

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’articolo 2494, i libri della società [ 2421 ] devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese [ 2188, 2220, 2312, 2964 ]; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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