Avvocato.it

Art. 2447 octies — Assemblee speciali

Art. 2447 octies — Assemblee speciali

Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell’articolo 2447 ter l’assemblea dei possessori delibera:

  1. 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull’azione di responsabilità nei loro confronti;
  2. 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
  3. 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
  4. 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
  5. 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, Quarto e Quinto comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze