Art. 2419 – Codice civile – Azione individuale degli obbligazionisti

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti [2395], salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.