10 Gen Art. 2419 — Azione individuale degli obbligazionisti
Posted at 20:42h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo V – Società per azioni > Sezione VII – Delle obbligazioni
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti [ 2395 ], salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea previste dall’articolo 2415.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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