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Art. 2429 — Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Art. 2429 — Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, Quarto comma.

Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 560/2001

L’obbligo gravante sugli amministratori di una società di capitali di depositare il bilancio nei quindici giorni antecedenti l’assemblea di approvazione, di cui al vecchio testo dell’art. 2432 c.c. (oggi art.2429, comma terzo stesso codice), deve ritenersi correttamente adempiuto anche se i relativi documenti risultino a disposizione dei soci nei soli orari di ufficio e nei giorni non festivi. Se la preposizione (impropriamente) impiegata dalla norma in parola («durante») postula, difatti, la continuità dell’atto del deposito, non perciò può dirsi imposta agli amministratori l’adozione di misure straordinarie nell’organizzazione degli uffici della sede sociale, laddove l’esigenza di consultazione e di adeguata informazione dei soci risulta legittimamente soddisfatta con il consentirne l’accesso e la relativa consultazione durante i normali orari di apertura degli uffici privati, potendo ipotizzarsi un dovere di assicurare l’accessibilità ai documenti oltre tali, ordinari limiti di tempo soltanto per corrispondere ad una specifica e motivata richiesta del socio interessato. (Nella specie, il socio di una Spa lamentava di non aver potuto prendere visione del bilancio nel giorno antecedente l’assemblea di approvazione perché festivo: la S.C., nel rigettarne il ricorso, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

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Cass. civ. n. 4734/1998

L’obbligo fissato dall’art. 2432, terzo comma, c.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L.vo 9 aprile 1991, n. 127 di attuazione delle direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349, ed applicabile anche in tema di società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2491 c.c.) avente ad oggetto il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti all’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio stesso, si rende strumentale rispetto alla finalità di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati. Un tal diritto che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla norma postula non solo che il progetto di bilancio resti depositato per l’indicato periodo, ma anche e soprattutto che sia effettivamente consentito ai soci di esaminarlo, dal che consegue che ogni impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) il quale precluda allo stesso di prendere visione del (progetto di) bilancio comporti di per sé stesso la violazione del diritto all’informazione tutelato dalla norma suddetta, e possa giustificare (rendendosi irrilevante, ad un tal punto, ogni accertamento in ordine alla regolarità in sé del deposito) l’annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo.

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