14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 560 del 17 gennaio 2001
Testo massima n. 1
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, se redatto [ secondo l’espressa previsione dell’art. 2375 c.c. ] da un notaio come atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni d’ufficio, ha le caratteristiche dell’atto pubblico, giusta disposto dell’art. 2421, comma primo n. 3 c.c., ed è, pertanto, assistito dalla speciale efficacia probatoria di cui all’ art. 2700 stesso codice, con conseguente inammissibilità della richiesta di provare l’infedele redazione del verbale stesso mercè l’esibizione e la produzione di nastri di registrazione magnetica [ così eludendo la regola che impone, all’uopo, il procedimento di querela di falso ].
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Testo massima n. 2
L’obbligo gravante sugli amministratori di una società di capitali di depositare il bilancio nei quindici giorni antecedenti l’assemblea di approvazione, di cui al vecchio testo dell’art. 2432 c.c. [ oggi art.2429, comma terzo stesso codice ], deve ritenersi correttamente adempiuto anche se i relativi documenti risultino a disposizione dei soci nei soli orari di ufficio e nei giorni non festivi. Se la preposizione [ impropriamente ] impiegata dalla norma in parola [ «durante» ] postula, difatti, la continuità dell’atto del deposito, non perciò può dirsi imposta agli amministratori l’adozione di misure straordinarie nell’organizzazione degli uffici della sede sociale, laddove l’esigenza di consultazione e di adeguata informazione dei soci risulta legittimamente soddisfatta con il consentirne l’accesso e la relativa consultazione durante i normali orari di apertura degli uffici privati, potendo ipotizzarsi un dovere di assicurare l’accessibilità ai documenti oltre tali, ordinari limiti di tempo soltanto per corrispondere ad una specifica e motivata richiesta del socio interessato. [ Nella specie, il socio di una Spa lamentava di non aver potuto prendere visione del bilancio nel giorno antecedente l’assemblea di approvazione perché festivo: la S.C., nel rigettarne il ricorso, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima ].
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