10 Gen Art. 2309 — Pubblicazione della nomina dei liquidatori
Posted at 20:38h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo III – Della società in nome collettivo
La deliberazione dei soci o la sentenza [ 2332, 2450 ] che nomina i liquidatori [ 2275 ] e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese [ 2188, 2626 ].
[ I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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