Art. 2309 – Codice civile – Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dei soci o la sentenza [2332, 2450] che nomina i liquidatori [2275] e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2626].

[I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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