Art. 2211 – Codice civile – Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [1341, 1342, 2210].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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