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Art. 2138 — Dirigenti e fattori di campagna

Art. 2138 — Dirigenti e fattori di campagna

I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [ dalle norme corporative e, in mancanza ], dagli usi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3594/1984

Nel campo del lavoro agricolo, la figura del dirigente designa colui che è investito di tutti o di una parte dei poteri del datore di lavoro su tutta l’azienda o su una parte importante di essa avente struttura e funzioni autonome, con poteri d’iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico e amministrativo, e risponde direttamente al datore di lavoro o a chi per lui dell’andamento dell’azienda. La figura del fattore di campagna designa l’impiegato di concetto, che collabora con il conduttore o chi per lui nell’organizzazione dell’azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concessione ed apporto d’iniziativa nell’ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali; l’impiegato d’ordine o ausiliario e il salariato fisso o operaio, si distinguono dal fattore per la carenza di autonomia e di potere d’iniziativa e, tra di loro, a seconda che le mansioni esecutive (di custodia, sorveglianza, contabilità e guida di altri lavoratori) svolte implichino o meno attività di carattere intellettuale, per quanto limitate e modeste.

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Cass. civ. n. 2594/1984

Anche nel campo del lavoro agricolo, come confermato dal richiamo ad essa, contenuto nell’art. 2138 c.c. in tema di determinazione dei poteri dei dirigenti e dei fattori di campagna, la disciplina collettiva, cui fa altresì riferimento la norma generale dell’art. 2095 c.c., costituisce la fonte primaria per la determinazione della qualifica e per l’inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie.

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Cass. civ. n. 20/1983

Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna — per la delimitazione dei cui poteri l’art. 2138 c.c., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi — non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell’ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale.

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