10 Gen Art. 2137 — Responsabilità dell’imprenditore agricolo
Posted at 20:27h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione I – Disposizioni generali
L’imprenditore[ 2135 ], anche se esercita l’impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [ e dalle norme corporative ] concernenti l’esercizio dell’agricoltura [ 2088 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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