Art. 2137 – Codice civile – Responsabilità dell’imprenditore agricolo
L'imprenditore[2135], anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] concernenti l'esercizio dell'agricoltura [2088].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.