Art. 2076 – Codice civile – Contratto collettivo annullabile

[Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato [2071; 324 c.p.c.].

La domanda di annullamento è proposta davanti alla magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 8509/1996

La titolarità del potere di chiedere l'annullamento di un contratto collettivo di diritto comune per un vizio della volontà è dell'associazione sindacale stipulante e non anche del singolo lavoratore.