10 Gen Art. 2063 — Oggetto
Posted at 20:40h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo I – Della disciplina delle attività professionali > Capo II – [ delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi ]
Le ordinanze corporative [ 2064, 2065 ] per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
- 1) la disciplina unitaria della produzione;
- 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
- 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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