10 Gen Art. 2065 — Efficacia
Posted at 20:51h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo I – Della disciplina delle attività professionali > Capo II – [ delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi ]
[ Le ordinanze corporative [ 2066 ] e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi [ 2063, 2077; 808 c.p.c. ]. ]
[adrotate group=”8″]