Art. 2002 – Codice civile – Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione [1835, 1836, 1889].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 33576/2022

Il biglietto del gioco del lotto non può essere annoverato tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.

Cass. civ. n. 19002/2017

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.

Cass. civ. n. 11910/2008

Nelle lotterie autorizzate istantanee, istituite ex art. 6 della legge n. 62 del 1990, la predeterminazione del montepremi, in quanto componente essenziale del regolamento contrattuale unilateralmente definito dal d.m. che ne regola il funzionamento, fissa il limite dell'obbligazione cui è tenuto il gestore nei confronti del cliente e, conseguentemente, costituisce un presupposto del diritto alla riscossione della vincita. Ne consegue che tale limite quantitativo opera non solo nei confronti del gestore ma anche nel rapporto tra gestore e cliente, quando sia stato regolarmente reso noto, mediante affissione, il testo contrattuale contenuto nel regolamento. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 29 Giugno 2004).

Cass. civ. n. 5062/2007

Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "la fortuna sotto la neve", assimilabile alla tipologia "gratta e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso. (Rigetta, App. Palermo, 29 Agosto 2001).

Cass. civ. n. 17458/2006

Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea «sette e vinci») non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c., in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso lato, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita.

Cass. civ. n. 351/2002

La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito ex art. 1992 c.c., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 c.c., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.