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Art. 1958 — Effetti del mandato di credito

Art. 1958 — Effetti del mandato di credito

Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro [ 1938, 1956 ].

Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi, ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte [ 1723, 1724, 1725, 1726 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1433/1974

Il contratto di mandato di credito non è un negozio trilatero, perché si perfeziona col solo intervento del mandante e del mandatario, ed è giuridicamente autonomo rispetto al mutuo concesso dal mandatario in esecuzione di esso. In tema di mandato di credito, non sono compensabili tra loro, per difetto del presupposto della reciprocità, il credito del mandatario verso il terzo (cui egli, in esecuzione del mandato abbia fatto credito) e quello vantato dal mandante verso il mandatario. In tema di mandato di credito, l’equiparazione del mandante al fideiussore importa l’applicabilità, in via di analogia, delle norme sulla fideiussione, alla obbligazione sussidiaria di garanzia derivante a carico del mandante.

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