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Art. 1926 — Cambiamento di professione dell’assicurato

Art. 1926 — Cambiamento di professione dell’assicurato

I cambiamenti di professione o di attività dell’assicurato non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione [ 1898 ].

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

Se l’assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all’assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l’assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l’assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

Se l’assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell’assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell’assicurato al riscatto [ 1925 ]. Il silenzio dell’assicurato vale come adesione alla proposta dell’assicuratore.

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata [ 1932; 187 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6205/1979

L’assimilazione in via analogica tra l’assicurazione volontaria contro gli infortuni e l’assicurazione sulla vita non può essere totale e assoluta, in quanto il rischio coperto dalla prima forma di assicurazione, per la sua peculiarità, può riguardare soltanto l’espletamento di una specifica attività professionale e non qualunque evento generico che incida sulla vita dell’assicurato; ne consegue che l’art. 1926 c.c., che disciplina l’aggravamento del rischio nell’assicurazione sulla vita derivante dal cambiamento di professione dell’assicurato, non può trovare applicazione nell’assicurazione volontaria contro gli infortuni tutte le volte che il rischio coperto non riguardi una qualunque generica attività lavorativa e professionale, bensì quella specifica, espletata dall’assicurato all’atto della sottoscrizione della polizza, poiché in tal caso, se l’infortunio si realizza a causa di una diversa attività lavorativa, non si tratta di una mera variazione quantitativa del rischio assicurato, che possa legittimare l’eventuale recesso dell’assicuratore dal rapporto assicurativo per aggravamento del rischio, ma della realizzazione di un rischio ontologicamente diverso rispetto a quello assicurato. Nell’assicurazione volontaria contro gli infortuni la clausola secondo cui sono irrilevanti i cambiamenti di mansioni lavorative che non determinino aggravamento del rischio assicurato rispetto all’attività professionale o lavorativa espletata all’atto della sottoscrizione della polizza, non può essere estesa fino a comprendere l’ipotesi in cui il cambiamento delle mansioni comporti un rischio diverso, in quanto il termine «mansioni» attiene esclusivamente alle variazioni quantitative della medesima attività professionale o lavorativa. 

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