10 Gen Art. 1893 — Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza [ 1892 ].
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15939/2000
Mentre il presupposto dell’applicazione della norma dell’art. 1892 è che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto invece per l’applicabilità dell’altra norma dell’art. 1893 c.c. anche nella parte in cui è regolata la riduzione proporzionale dell’indennità è che difetti sia il dolo che la colpa grave. L’onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all’assicuratore mentre è a carico dell’assicurato la prova che l’assicuratore, pur in presenza di due dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l’effettiva entità del rischio cui esso era esposto.
Cass. civ. n. 4913/1998
Presupposto per l’applicazione dell’art. 1892 c.c. che commina l’annullamento del contratto di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato, è che le inesattezze e le reticenze siano determinate da dolo o colpa grave, mentre presupposto per l’applicazione dell’art. 1893 c.c., che prevede solo il recesso dell’assicuratore è che difetti sia il dolo che la colpa grave. Il relativo accertamento è indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in cassazione, salvo che per vizi di motivazione.
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