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Art. 1877 — Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Art. 1877 — Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite [ 1461, 1867 n. 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14796/2009

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, non costituisce causa di risoluzione per inadempimento del vitaliziante il sopravvenuto decesso, nel corso del rapporto, del beneficiario delle prestazioni alimentari e di cura, perché il sopraggiungere della morte del vitaliziato durante lo svolgimento del rapporto conseguente alla stipula del suddetto contratto comporta soltanto l’estinzione della prestazione periodica al cui adempimento si è obbligato il vitaliziante. 

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Cass. civ. n. 1683/1982

Al contratto, con il quale una parte si obbliga a corrispondere all’altra vitto, alloggio e vestiario nonché a prestarle assistenza materiale e spirituale dietro corrispettivo della cessione di un immobile o di altra attribuzione patrimoniale, sono applicabili le disposizioni in materia di vitalizio oneroso che non siano incompatibili con le particolari fattispecie che le parti pongano in essere, nella loro autonoma negoziale, mediante la previsione di prestazioni che possano consistere — esclusivamente o prevalentemente — in un dare o in un facere. Pertanto, qualora non sia possibile, per qualsiasi causa, la prestazione in natura, a tale contratto è applicabile l’art. 433 c.c. che prevede, in materia di alimenti, la determinazione da parte del giudice del modo di somministrazione della prestazione dell’obbligato — e quindi anche la convertibilità in danaro della prestazione — indipendentemente dalla scelta dell’interessato, nonché l’art. 1877 c.c. per il quale il creditore, in caso di mancata o diminuita prestazione delle garanzie pattuite da parte del promittente, può chiedere la risoluzione del contratto.

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