Art. 1785 bis – Codice civile – Responsabilità per colpa dell’albergatore
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4132/2024
Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di un cliente di risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all'attaccapanni della hall dell'albergo, ravvisando la colpa dell'albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale).
Cass. civ. n. 5030/2014
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall'art. 1783, terzo comma, cod. civ., salvo che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis cod. civ.
Cass. civ. n. 10493/2009
L'albergatore risponde, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe, richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.