14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5030 del 4 marzo 2014
Testo massima n. 1
In ipotesi di sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e non consegnate in custodia, il limite del risarcimento dovuto dall’albergatore, secondo la dizione dell’ultimo comma dell’art. 1783 cod. civ., è commisurato al prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello “pro quota” dovuto dal singolo cliente.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall’art. 1783, terzo comma, cod. civ., salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell’art. 1785 bis cod. civ.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]