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Art. 1758 — Pluralità di mediatori

Art. 1758 — Pluralità di mediatori

Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [ 1755 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16157/2010

Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiamo cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore.

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Cass. civ. n. 1507/2007

In tema di mediazione, quando l’affare sia concluso con l’intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell’art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l’applicabilità dell’art.1758 c.c. poiché i due mediatori avevano agito l’uno all’insaputa dell’altro, non cooperando di comune intesa fra di loro, né giovandosi ciascuno dell’attività dell’altro per la conclusione dell’affare).

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Cass. civ. n. 5766/2005

In caso di pluralità di mediatori, che abbiano operato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell’affare, ovvero abbiano agito successivamente in modo autonomo ma giovandosi l’uno dell’utile apporto degli altri con contributo di tipo anche meramente integrativo ai fini del raggiungimento dell’accordo, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell’affare, occorre distinguere a seconda che tutti o alcuni soltanto siano entrati in relazione con le parti o almeno una di esse, nel primo caso ciascun mediatore avendo azione diretta per il pagamento della provvigione e, nel secondo, il mediatore che non ha preso contatto potendo agire in rivalsa nei confronti del mediatore o dei mediatori che hanno ottenuto il pagamento dell’intera provvigione. Poiché l’art. 1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l’obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell’intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest’ultimo per ottenere la propria parte; nell’ipotesi, peraltro, in cui solo alcuni siano iscritti al ruolo istituito con legge n. 39 del 1989, non spetta ai non iscritti la provvigione, non potendo pertanto essi ripetere dall’accipiens la quota eccedente al medesimo eventualmente versata (pur non avendo quest’ultimo diritto di riceverla trattandosi di pagamento privo di causa), ma tuttavia, ove l’intermediato deliberatamente versi al mediatore iscritto la quota sua e quella del non iscritto, e l’accipiens rilasci quietanza interamente liberatoria, il mediatore non iscritta può pretendere da colui che l’ha ricevuta e la trattiene senza causa il pagamento della somma versata in suo favore, giacché in tale ipotesi egli non fa valere il diritto alla provvigione, bensì il diritto corrispondente all’obbligo insorgente in capo all’accipiens per avere ricevuto, rilasciandone quietanza liberatoria, (anche) la parte di quota in relazione alla quale è privo di titolo.

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Cass. civ. n. 3437/2002

In caso di submediazione, la parte che in origine abbia dato incarico al mediatore ha — in applicazione analogica dell’art. 1595 c.c. — azione diretta nei confronti del submediatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il mediatore originariamente indicato, che continua, perciò, ad essere tenuto anche alle obbligazioni di informazione, di comunicazione e di avviso, derivanti dall’art. 1759 c.c., se di tale norma sussistano le condizioni di applicabilità in relazione alle circostanze a lui note.  Posto che né il codice civile né la legge speciale 3 febbraio 1989, n. 39 prevedono l’incompatibilità di una pluralità di mediatori rispetto al medesimo affare, l’affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante revoca dell’incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell’ipotesi in cui l’affare sia concluso in dipendenza dell’attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità del lato attivo dell’obbligazione relativa alla provvigione (avendo ciascun mediatore diritto al pagamento di una quota di essa in proporzione all’entità e all’importanza dell’opera prestata), fermo restando che ciascuno di essi, essendo singolarmente tenuto agli obblighi specifici di informazione, di comunicazione e di avviso nei confronti del soggetto intermediato, risponde perla totalità dei danni cagionati dalle colpevoli sue omissioni. 

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Cass. civ. n. 9350/1991

In assenza di un divieto della legge, è ammissibile con riguardo all’autonomia negoziale la submediazione, cioè un rapporto di mediazione corrente tra il mediatore già incaricato ed un terzo, cui sia deferito dal primo l’incarico afferente alla conclusione dell’affare a lui affidato da altri soggetti. In tal caso, mentre alla parte che in origine abbia dato incarico al mediatore spetta — in applicazione analogica dell’art. 1595 c.c. — la facoltà di agire per la tutela dei suoi diritti anche nei confronti del submediatore, l’obbligo di corrispondere la provvigione al submediatore resta a carico del solo mediatore, che direttamente gli ha conferito l’incarico, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell’art. 1758 c.c. che riguarda l’ipotesi di più mediatori incaricati dalla medesima parte.

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Cass. civ. n. 2898/1987

In materia di mediazione l’art. 1758 c.c. non ha carattere di disposizione speciale rispetto al precedente art. 1755, per cui, anche quando la conclusione dell’affare sia stata determinata dalla attività intermediatrice di più persone, soggetto obbligato al pagamento della provvigione è sempre e soltanto ciascuna delle parti che hanno concluso l’affare, mentre la pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità dell’obbligazione, l’applicazione della regola di cui all’art. 1314 c.c. Pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato art. 1758, ha diritto ad una quota della provvigione, l’obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà della obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell’intera provvigione ad uno solo dei mediatori e gli altri hanno, azione esclusivamente contro quest’ultimo per ottenere la propria parte.

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Cass. civ. n. 2657/1974

L’intervento di più mediatori nell’affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all’entità ed all importanza dell’opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.

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Cass. civ. n. 3833/1969

In caso di intervento di più intermediari il diritto alla quota di provvigioni, riconosciuto a ciascuno di essi dall’art. 1758 c.c., spetta a coloro che abbiano effettivamente prestato opera di mediazione, che abbiano cioè cooperato a mettere in relazione i soggetti del contratto principale. Chi si limiti a segnalare l’affare ad altri, che poi provveda da solo a ricercare l’altro contraente ed a stabilire il contratto tra le parti, non esplica tale forma di cooperazione, in quanto si limita a porre in relazione una delle parti con un mediatore.

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