Art. 1701 – Codice civile – Diritto di accertamento dei vettori successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura [1693].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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