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Art. 1698 — Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

Art. 1698 — Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore [ 1689 2 ] estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore . Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento [ 182 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7463/1990

In tema di contratto di trasporto, l’art. 1698 cod. civ., ai sensi del quale il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore, non indica il modo con il quale il destinatario debba formulare la riserva, cosicché l’onere relativo può ritenersi adempiuto in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore dell’esistenza della riserva e del contenuto della stessa.

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Cass. civ. n. 4832/1979

L’accertamento della sussistenza o meno della colpa grave del vettore, agli effetti dell’art. 1698 c.c., costituisce indagine di fatto demandata al giudice del merito e, se correttamente motivata, e insindacabile in sede di legittimità. 

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Cass. civ. n. 3983/1975

L’estinzione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ai sensi dell’art. 1698 c.c., è subordinata al verificarsi di tre presupposti: a) la riconsegna completa delle cose trasportate al destinatario nel luogo di destinazione; b) il ricevimento delle cose trasportate da parte del destinatario senza riserve; c) il pagamento di quanto dovuto al vettore. In particolare, il pagamento del prezzo deve essere totale, cioè deve essere pagato il prezzo pattuito per l’intero percorso, senza che possa distinguersi, ove ciò sia stato pattuito, tra parte del prezzo a carico del mittente per un tratto del percorso e parte del prezzo a carico del destinatario per il restante tratto del percorso, attribuendo rilevanza, al fine dell’estinzione delle azioni nei confronti del vettore, soltanto al pagamento della parte del prezzo a carico del destinatario.

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Cass. civ. n. 4009/1974

Nonostante il ricevimento della merce senza riserve, l’azione derivante dal contratto di trasporto per la perdita parziale non facilmente riconoscibile non è preclusa, purché il danno sia stato denunciato non oltre otto giorni dal ricevimento.

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Cass. civ. n. 3615/1972

L’art. 1698 c.c. secondo il quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto di trasferiscono dal mittente al destinatario, dopo l’arrivo o il mancato arrivo della merce a destinazione, non trova applicazione allorché il mittente e il destinatario siano la stessa persona.

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