Art. 1695 – Codice civile – Calo naturale

Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 702/2018

Nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione.