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Art. 1683 — Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

Art. 1683 — Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1712/2000

In tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste più la presunzione iuris et de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l’onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 comma primo c.c.) con la sanzione per cui «sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni» (art. 1683 comma terzo c.c.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal «fatto del mittente» (art. 1693 comma primo c.c.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l’omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall’altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull’avviso. In simile ipotesi si può parlare, in relazione all’art. 1693 c.c. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell’art. 1683 comma terzo c.c.

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