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Art. 1651 — Miglioramenti

Art. 1651 — Miglioramenti

[ Se l’affittuario senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilita per il fondo e per la produzione, il giudice puo attribuirgli un’indennita, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell’ordinata e razionale coltivazione.

La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l’indennita deve essere subito corrisposta.

La determinazione dell’indennita e fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che puo risentire l’affittuario per l’incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l’indennita per i miglioramenti di ciascuna annata non puo essere superiore al Quarto del fitto annuo. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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