Art. 1650 – Codice civile – Morte dell’affittuario

[Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto e disposto dall'articolo 1627, il locatore puo sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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