Art. 1650 – Codice civile – Morte dell’affittuario
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo VI - Della locazione > Sezione III - Dell'affitto
[Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto e disposto dall'articolo 1627, il locatore puo sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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