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Art. 1633 — Diritti derivanti dall’esecuzione dei miglioramenti

Art. 1633 — Diritti derivanti dall’esecuzione dei miglioramenti

[ Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il fitto in proporzione dell’incremento del reddito fondiario che ne e derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o degli enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l’incremento si e verificato.

L’affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a una indennita corrispondente all’aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell’affitto. L’indennita non puo essere superiore al Quarto dell’ammontare complessivo del corrispettivo per l’intera durata dell’affitto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo disporre il pagamento rateale dell’indennita, ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non puo essere frazionato per un tempo eccedente i dieci anni. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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