10 Gen Art. 1632 — Miglioramenti
[ Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l’ordinamento produttivo, e l’altra si oppone, il giudice, sentite le parti, puo autorizzarne l’esecuzione qualora nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l’autorita competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilita per il fondo e per la produzione. Il giudice assegna un congruo termine perche i miglioramenti siano eseguiti.
Quando i miglioramenti sono stati proposti dall’affittuario, l’autorizzazione non puo essere concessa se non risulta la sua capacita tecnica ed economica per eseguirli, o se egli e stato inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero se la durata ulteriore della locazione non consente all’affittuario di godere per un congruo periodo l’incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre.
Se l’affittuario e autorizzato a eseguire i miglioramenti, il locatore, entro un termine perentorio fissato dal giudice, puo dichiarare di compierli a sue spese; in tal caso egli subentra all’affittuario negli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione. ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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