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Art. 1569 — Contratto a tempo indeterminato

Art. 1569 — Contratto a tempo indeterminato

Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [ 1373 ], dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6864/1983

Il contratto di somministrazione, nel quale sia predeterminata la quantità di merce da fornire, non può essere considerato a tempo indeterminato con facoltà delle parti di recedere ad nutum (art. 1569 c.c.) — potendo il termine di durata, che è determinabile anche per relationem, considerarsi insito nell’esaurimento della fornitura per la quantità predeterminata.

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Cass. civ. n. 1496/1977

Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato ciascuna delle parti può dimostrare, per facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.

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Cass. civ. n. 4228/1976

A norma dell’art. 1569 c.c., non è necessario, per poter considerare il contratto di somministrazione a tempo determinato e, quindi, per escludere il diritto di ciascuna delle parti al recesso ad nutum, che la durata del contratto sia stata determinata in modo espresso, potendo, invece, i contraenti fissare il termine di durata per relationem con riferimento ad un certo avvenimento che dovrà in seguito verificarsi.

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Cass. civ. n. 1794/1972

L’obbligo stabilito dall’art. 1569 c.c. in materia di somministrazione, di non recedere senza congruo preavviso, non può essere esteso ad una concessione gratuita di presa d’acqua fatta, senza alcuna determinazione di durata, a mero titolo di cortesia, giacché una siffatta concessione è caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità.

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