10 Gen Art. 1567 — Esclusiva a favore del somministrante
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto [ 1743 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1238/2000
Nel contratto di somministrazione, alla clausola di esclusiva, di cui all’art. 1567 c.c., che non assuma una posizione prevalente nell’economia del contratto stesso, sino a staccarsi casualmente da esso e da far emergere un’autonoma funzione regolatrice della concorrenza, non si applica la disposizione dell’art. 2596 c.c., in tema di durata massima del patto di non concorrenza e, pertanto, va escluso che essa sia valida solo per cinque anni se pattuita per un periodo superiore. D’altra parte, se la clausola di esclusiva svolge una funzione autonoma di limitazione della concorrenza, non v’è evidentemente ragione perché i limiti temporali della sua validità, posti dall’art. 2596 c.c., si riflettano sulla durata del contratto di somministrazione; ove, invece, tale autonomia sia esclusa, alla intervenuta proroga tacita del contratto non può non essere ricollegata, in difetto di una diversa volontà delle parti, la proroga dell’efficacia della clausola di esclusiva per l’intera durata del contratto stesso.
Cass. civ. n. 2717/1978
Sebbene nel contratto di somministrazione la clausola di esclusiva a favore del somministrante, costituendo un mezzo di lotta all’altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato, abbia un fondamento economico giuridico diverso da quello della stessa clausola a favore del somministrato, per il quale essa costituisce soltanto un mezzo di incremento patrimoniale, la formulazione ambigua della clausola stessa può essere interpretata dal giudice del merito nel senso di un’esclusiva bilaterale, per il principio della naturale tendenza dei rapporti commerciali a realizzare un equilibrio economico delle controprestazioni.
Cass. civ. n. 1327/1973
Il contraente con patti di esclusiva è responsabile del comportamento del terzo, che egli pone in grado di invadere la zona del titolare del diritto di esclusiva, a titolo di inadempimento contrattuale. Il terzo che compia l’invasione della zona di esclusiva non è responsabile, nei confronti del titolare del diritto di esclusiva, a titolo extracontrattuale, in quanto la sua attività non è in sé illecita, non ledendo alcun obbligo generale di comportamento.
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