10 Gen Art. 1729 — Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi [ 1326 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3557/1975
Le norme di cui agli artt. 1728 e 1729 c.c., che prevedono l’ultrattività del mandato nel caso di morte del mandante, non riguardano soltanto i rapporti interni fra mandante ed il mandatario (o gli eredi), ma vincolano, altresì, il terzo contraente che si è obbligato per espressa contemplatio domini attraverso il rappresentante. Pertanto, in tema di prelazione fra coeredi, regolata dall’art. 732 c.c., la dichiarazione di accettazione della proposta di alienazione di una delle quote ereditarie, posta in essere dal coerede attraverso un mandatario, è efficace, ai sensi del citato art. 1729 c.c. ed integra valido esercizio del diritto di prelazione, nei confronti del coerede proponente, ancorché sia stata notificata a quest’ultimo dopo la morte del mandante nel caso in cui il mandatario, al momento della notifica, non sia ancora venuto a conoscenza di tale evento.
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