Art. 1545 – Codice civile – Obblighi del compratore

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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