Art. 1452 – Codice civile – Effetti della rescissione rispetto ai terzi

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione [2652 n. 1, 2690 n. 1].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1599/1976

La pronuncia di rescissione, non diversamente da quella di risoluzione del contratto, produce due effetti: a) un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno più eseguirsi né dall'una né dall'altra; b) un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere dall'altra. Orbene, mentre l'effetto liberatorio si manifesta ex nunc e risponde al carattere costitutivo della pronuncia, l'effetto restitutorio, viceversa, non può che imporsi retroattivamente: le cose ricevute devono quindi essere restituite con tutti gli accessori e le utilità che frattanto esse abbiano prodotto e sulle somme ricevute, e da restituire, devono così corrispondersi gli interessi legali dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute.