10 Gen Art. 1410 — Rapporti fra cedente e cessionario
Posted at 20:53h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo II – Dei contratti in generale > Capo VIII – Della cessione del contratto
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto [ 1942, 1944 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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