Art. 1332 – Codice civile – Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari [2528].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3059/2017
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti postali, l'accordo del 10 luglio 2008, intervenuto tra Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni sindacali - non avente natura giuridica di contratto per adesione ex art. 1332 c.c. - non può essere applicato agli assunti dopo l'1 gennaio 2006, in forza di contratto a termine stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, esulando detta tipologia contrattuale dall'ambito applicativo dell'accordo, né è ravvisabile in tale esclusione una violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento con i lavoratori assunti con contratti a termine stipulati per le causali di cui all'art. 1 dello stesso decreto, trattandosi di situazioni non omogenee ed oggettivamente incomparabili, e risultando altresì ragionevole la scelta aziendale di consolidare i rapporti di lavoro ancora in essere in virtù di un provvedimento giudiziale non ancora passato in giudicato.
Cass. civ. n. 3180/1985
La promessa unilaterale di pagamento, che venga indirizzata ad una delle parti di un contratto da un terzo che sia rimasto ad esso estraneo, ove si riferisca ad un sottostante rapporto obbligatorio autonomo e distinto rispetto a quello costituito tra le parti del contratto stesso, non comporta adesione a norma dell'art. 1332 c.c. ad un contratto già stipulato con la conseguente sua trasformazione in contratto plurilaterale, anche quando tale promessa, al fine di individuare il rapporto sottostante (cosiddetta promessa titolata), faccia riferimento all'indicato contratto, ed indipendentemente inoltre dalla circostanza dell'identità del contenuto dell'obbligazione del promittente e di quella dell'altra parte del predetto negozio bilaterale. L'indicata autonomia del rapporto fra promittente e promissario comporta che esso si sottrae ai patti ed alle clausole che regolano il diverso rapporto contrattuale fra il promissario e l'altro contraente, ivi inclusa quella che devolva alla cognizione di arbitri le relative controversie.