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Art. 1297 — Eccezioni personali

Art. 1297 — Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [ 1945 ].

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5738/2003

La responsabilità del coerede che non abbia pagato l’imposta di successione nel termine stabilito, produttiva della sanzione prevista dall’art. 52 del D.L.vo n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, non può essere esclusa dal fatto che il termine per il pagamento, computabile solo dal momento in cui diviene definitivo l’accertamento tributario, per un altro dei coeredi sia spirato in un momento più lontano tale che, rispetto a questo, il pagamento del primo non risultasse tardivo. Ciò in quanto, una tale eccezione ha carattere personale e, a norma dell’art. 1297 c.c., non può essere opposta dagli altri debitori solidali.

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Cass. civ. n. 4944/1996

Nel caso in cui l’obbligazione solidale sia adempiuta per intero da uno dei condebitori mediante rilascio di un assegno, rimasto insoluto, ed il creditore esperisca azione causale, anche gli altri condebitori possono opporre a quest’ultimo l’eccezione di inammissibilità dell’azione causale prevista dall’art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (per la mancanza dell’offerta in restituzione dell’assegno, del deposito dello stesso in cancelleria e delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso), poiché tale eccezione non può essere considerata personale ai sensi dell’art. 1297 codice civile.

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