Art. 1271 – Codice civile – Eccezioni opponibili dal delegato

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12885/2021

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/06/2017).

Cass. civ. n. 9470/2004

Il nostro sistema positivo consente di configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, anche riguardo sia a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione. In caso di indebito pagamento effettuato in ipotesi di delegazione doppiamente titolata (dal rapporto di valuta e dal rapporto di provvista), ove risulti successivamente invalido il rapporto di provvista, il delegato — sul cui patrimonio vengono a ricadere le conseguenze dell'indebito pagamento, giacché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nel valido rapporto di valuta — deve ritenersi legittimato ad agire nei confronti del delegante, atteso che il delegato, pagando al delegatario, estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante, ed è nei confronti di questi che deve necessariamente indirizzare la pretesa ex art. 2033 c.c. allorché, avendo già provveduto al pagamento a favore del delegatario, nell'erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, ne risulti, successivamente, l'invalidità o l'inefficacia.

Cass. civ. n. 11296/2000

Il secondo comma dell'art. 1269 c.c., il quale stabilisce che il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante, comporta che la delegazione può aver luogo anche fuori della normale ipotesi di una preesistente obbligazione del delegato verso il delegante.

Cass. civ. n. 535/2000

Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell'art. 1271 comma secondo c.c., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il prenditore dell'assegno sia una banca ed il pagamento del titolo avvenga mediante compensazione a mezzo stanza, giacché tale operazione, ove non possa, ricorrendone i presupposti, essere corretta mediante storno, produce effetti definitivi ed il pagamento in tal modo avvenuto è assoggettabile a ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., soltanto se indebito.

Cass. civ. n. 2943/1997

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, terzo comma, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. (Nella specie il delegante aveva incaricato una banca, con cui intratteneva un conto corrente di corrispondenza, di effettuare a favore di un terzo, tramite bonifico bancario, il pagamento di alcune fatture e l'istituto di credito, per un disguido, aveva reiterato l'esecuzione di tale adempimento; d'altra parte il delegante, poi fallito, non aveva reintegrato la banca relativamente al secondo pagamento. La S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la proposta azione di ripetizione.