10 Gen Art. 1271 — Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11296/2000
Il secondo comma dell’art. 1269 c.c., il quale stabilisce che il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante, comporta che la delegazione può aver luogo anche fuori della normale ipotesi di una preesistente obbligazione del delegato verso il delegante.
Cass. civ. n. 535/2000
Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull’erroneo presupposto dell’esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell’art. 1271 comma secondo c.c., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il prenditore dell’assegno sia una banca ed il pagamento del titolo avvenga mediante compensazione a mezzo stanza, giacché tale operazione, ove non possa, ricorrendone i presupposti, essere corretta mediante storno, produce effetti definitivi ed il pagamento in tal modo avvenuto è assoggettabile a ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., soltanto se indebito.
Cass. civ. n. 2943/1997
In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l’accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell’imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall’agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell’art. 1271, terzo comma, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell’indebito può essere esperita anche dal delegato. (Nella specie il delegante aveva incaricato una banca, con cui intratteneva un conto corrente di corrispondenza, di effettuare a favore di un terzo, tramite bonifico bancario, il pagamento di alcune fatture e l’istituto di credito, per un disguido, aveva reiterato l’esecuzione di tale adempimento; d’altra parte il delegante, poi fallito, non aveva reintegrato la banca relativamente al secondo pagamento. La S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la proposta azione di ripetizione.
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